Fondi e strumenti

Statuto, art. 14 · artt. 700 ss. c.c.

L’esecutore testamentario e il custode


Le tue volontà, rispettate e garantite.

La Rosa d’Oro è una fondazione del Terzo settore. Accompagna e assiste chi vuole che le proprie ultime volontà siano rispettate, anche quando non potrà più seguirle di persona.

Lo statuto (art. 14, comma 2) le permette di accettare l’incarico di esecutore testamentario: chi il testatore sceglie, nel testamento, perché le sue disposizioni siano eseguite esattamente (artt. 700 e seguenti del codice civile). La legge permette di nominare anche chi riceve qualcosa dal testamento, quindi anche la Fondazione quando le lasci una parte dei tuoi beni (art. 701).

Che cosa fa l’esecutore, secondo la legge:

  • cura che le tue disposizioni siano eseguite e, se non decidi diversamente, amministra i beni dell’eredità come un buon padre di famiglia, per un anno al massimo, che il giudice può prolungare di un altro anno solo se è davvero necessario; per vendere un bene chiede l’autorizzazione al giudice, che sente prima gli eredi (art. 703);
  • fa redigere l’inventario quando la legge lo richiede, per esempio se tra gli eredi ci sono dei minori (art. 705);
  • se non riceve nulla dal testamento, puoi affidargli anche la divisione dei beni tra gli eredi, che prima deve ascoltare (art. 706).

Le garanzie sono quelle della legge. L’esecutore rende il conto della sua gestione alla fine, e già dopo un anno dalla morte se la gestione continua; risponde dei danni causati per sua colpa; il testatore non può esonerarlo da questi obblighi (art. 709). Chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di sostituirlo, per gravi irregolarità o se viene meno la fiducia (art. 710). La Fondazione aggiunge e garantisce ciò che una persona sola non può dare: non dipende dalla salute o dalla disponibilità di qualcuno, e sta fuori dalle relazioni della famiglia.

Il testamento può affidarle anche un compito più lungo e più circoscritto, che lo statuto chiama custode di scopo: vegliare che un bene lasciato per uno scopo, per esempio una casa che deve diventare un luogo di accoglienza, sia usato come hai voluto. Che cosa può fare il custode, e per quanto tempo, lo scrivi nel testamento con il tuo notaio.

Per legge l’incarico è gratuito, ma nel testamento puoi prevedere un compenso a carico dell’eredità (art. 711); le spese dell’esecutore sono a carico dell’eredità (art. 712). L’esecutore non sostituisce il notaio, l’avvocato o il commercialista degli eredi: lavora con loro.

La Fondazione accetta l’incarico dopo l’apertura della successione, con una dichiarazione nella cancelleria del tribunale (art. 702), e può anche rinunciarvi. Per questo è meglio parlarne prima, mentre scrivi il testamento: così sappiamo per tempo che cosa ti aspetti. Se ci stai pensando, scrivici: ne parliamo di persona, anche con il tuo notaio.

Per i professionisti c’è la scheda Mandato di esecutore testamentario e custode.