Per professionisti

Statuto, art. 12

Fondo della memoria ed eredità solidale


Ciò che continua a vivere di un’eredità.

La Rosa d’Oro è una fondazione del Terzo settore. Lo statuto (art. 12) le permette di accogliere da eredi e legatari ciò che si trova in una successione, beni e valori di ogni tipo, perché continui in progetti di utilità sociale, in memoria della famiglia o di chi l’ha lasciato. Le strade sono due, secondo l’entità dell’apporto e la volontà di chi dona:

  • il Fondo della Memoria, un fondo unico, senza destinazione specifica, che sostiene tutte le attività della Fondazione. Accoglie le donazioni di modesta o media entità da eredità o legati, il risparmio domestico che non raggiunge la soglia di un fondo con un nome, i resti di conti dormienti e le piccole somme non divise. Sopra la soglia il fondo con un nome è una possibilità, non un obbligo: chi dona di più può scegliere anche il Fondo della Memoria. I loro cari defunti saranno ricordati nel Libro della Memoria;
  • i fondi nominativi di eredità solidale, per gli apporti sopra la soglia che il consiglio di amministrazione fissa periodicamente. La previsione di una soglia minima di attivazione è finalizzata esclusivamente a garantire l’efficienza gestionale ed economica del fondo, ottimizzando i costi operativi a tutela dell’efficacia dell’intervento. I fondi intitolati (per esempio «Fondo in memoria di…») nascono da una destinazione concordata tra la Fondazione e i familiari o eredi. Il nome del defunto viene associato stabilmente alle attività e compare regolarmente all’interno delle comunicazioni e dei rendiconti legati ai progetti finanziati.

Un fondo in ricordo di una persona aperto fuori da una successione, per esempio da amici o familiari con una raccolta, è invece un fondo di scopo (art. 8), uno dei tanti che lo statuto permette. Se sei un familiare o un amico e vuoi saperne di più, leggi la pagina Il fondo di memoria.

I fondi accolgono anche beni in natura: immobili e diritti reali, opere d’arte, collezioni, gioielli e automobili, strumenti finanziari e partecipazioni, aziende e rami d’azienda, cripto-attività convertite subito in euro, e le somme di polizze vita e fondi pensione che designano la Fondazione come beneficiaria. Salvo diversa volontà di chi dona, i beni si intendono conferiti con mandato di alienazione al miglior valore. La Fondazione ha la facoltà di trattenere i beni qualora risultino necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze operative e progettuali. Per un’azienda, se chi dona lo chiede, può valutare di mantenerla e gestirla tramite una società strumentale, che separa il rischio d’impresa dal suo patrimonio (art. 12, commi 8-10): precauzione che serve soprattutto quando l’azienda non è già una società di capitali, quindi, per esempio, per una ditta individuale o un’azienda agricola condotta in proprio.

Polizze vita e fondi pensione. Sono una strada semplice, e spesso dimenticata. Il tuo cliente può designare la Fondazione come beneficiaria, anche per una parte: la somma le spetta per diritto proprio e non entra nell’asse ereditario (art. 1920, comma 3, del codice civile); per la previdenza complementare lo consente l’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005. Ai sensi dell’art. 1920, comma 2, del codice civile, la designazione del beneficiario può essere effettuata al momento della sottoscrizione del contratto, mediante successiva dichiarazione scritta all’assicuratore, oppure per via testamentaria. Tale nomina è, di norma, revocabile (art. 1921 del codice civile). Si precisa, tuttavia, che restano pienamente salvi i diritti dei legittimari in relazione ai premi pagati, come previsto dall’art. 1923, comma 2, del codice civile.

La tracciabilità è una condizione: la Fondazione non riceve contanti. Gli eredi versano prima il contante su un conto e lo donano con bonifico o altro mezzo tracciabile da cui risulti la provenienza ereditaria, nel rispetto delle norme contro il riciclaggio e sull’uso del contante.

Il regime fiscale è quello delle erogazioni e dei trasferimenti alla Fondazione (artt. 82 e 83 del Codice del Terzo settore), riassunto in Perché donare alla Rosa d’Oro. Resta in ogni caso inteso che la valutazione della specificità del caso concreto rimane ad esclusivo carico del professionista che segue il caso.

Stiamo costruendo adesso la rete degli studi partner.

Se segui una successione in cui gli eredi vogliono destinare una parte al bene comune, scrivici e considereremo insieme tutte le possibilità.

La pagina per i tuoi clienti è L’eredità solidale.