Per professionisti

Statuto, art. 14

Vitalizio filantropico


Un bene per la cura.

La Rosa d’Oro è una fondazione del Terzo settore. Lo statuto (art. 14, comma 3) le permette di stipulare vitalizi filantropici. Il tuo cliente le trasferisce la nuda o la piena proprietà di un immobile, di un’azienda, per esempio agricola, di altri beni o di un capitale; se cede un immobile o un’azienda, ne conserva l’abitazione o l’usufrutto per tutta la vita. Contemporaneamente la Fondazione si obbliga a garantirgli, per tutta la vita, i beni e i servizi concordati per il suo benessere, compresi quelli assistenziali, socio-assistenziali, medici e terapeutici, direttamente o tramite partner convenzionati. Alla sua morte la piena proprietà resta alla Fondazione, per i suoi scopi.

È un vitalizio assistenziale: un contratto atipico, oneroso e aleatorio, che i giudici avvicinano alla rendita vitalizia (art. 1872 del codice civile). Non è una donazione. I punti che saranno da curare nell’atto sono:

  • l’alea: il contratto è nullo se alla firma la fine della vita era prevedibile, per l’età o per una malattia, o se il rapporto tra il valore del bene e quello delle prestazioni toglie ogni incertezza (Cass. 19214/2016, 8116/2024, 26823/2025);
  • la legittima: una sproporzione macroscopica tra bene e prestazioni può far qualificare il contratto come donazione, con le conseguenze per i legittimari (Cass. 15904/2016);
  • le prestazioni: l’atto dice che cosa riceve il cliente, in che modo e chi gli presta l’assistenza (Cass. 1080/2020); se la Fondazione non adempie, il cliente può chiedere la risoluzione (Cass. Sez. Unite 8432/1990).

Alcune note sul fisco: poiché non è una donazione, il vitalizio non dà al cliente le detrazioni o le deduzioni delle erogazioni liberali, e il trasferimento sconta le imposte di un atto a titolo oneroso. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (art. 82, comma 4, del Codice del Terzo settore) spettano solo se la Fondazione usa direttamente il bene per le sue attività entro cinque anni. La valutazione sul caso concreto sarà ad opera dei professionisti che seguono il cliente.

Se il cliente non ha bisogno di assistenza e vuole soltanto conservare l’uso del bene, lo strumento più idoneo è un altro: una donazione con riserva di usufrutto (art. 796 del codice civile) o del diritto di abitazione, oppure un lascito. Lì sono valide le regole delle erogazioni alla Fondazione.

Ogni vitalizio sarà valutato caso per caso, con il notaio del cliente. La Fondazione lo stipula solo se è in grado di garantire le prestazioni dove il cliente vive, senza essere in alcun modo vincolata ad accettare.

Stiamo costruendo adesso la rete degli studi partner.

Se un tuo cliente ci sta pensando, scrivici: ne parliamo con te e considereremo insieme tutte le possibilità.

La pagina per i tuoi clienti è Il vitalizio filantropico.